Gentili Signori,
la VII
Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ha ripreso l’esame, in sede referente,
delle proposte di legge C. 774 Angela Napoli, C. 1186 Grignaffini, C. 1954
Gambale, C. 2010 Adornato e C. 2221 Titti De Simone, in materia di organi collegiali della scuola, dopo il
loro rinvio in Commissione deliberato dall’Assemblea il 1° aprile 2004.
All’esito dei lavori condotti in questi
mesi, il relatore sul provvedimento, On. Giovanna Bianchi Clerici, ha
predisposto una proposta di nuovo testo
unificato, che modifica in alcuni punti il testo già licenziato per
l’Assemblea nel 2002.
La Commissione ha convenuto
sull’opportunità che, su tale testo, si svolga un
nuovo ciclo di audizioni informali.
Con la presente Vi invitiamo
perciò a designare Vostri rappresentanti che possano partecipare a un’audizione informale presso questa
Commissione.
L’audizione in oggetto dovrebbe avere
luogo il prossimo Giovedì 2 dicembre
2004, alle ore 16, presso l’aula della VII Commissione, a Palazzo
Montecitorio, con ingresso da Piazza del Parlamento n. 24.
Considerata l’esiguità dei tempi a
disposizione e la natura “integrativa”, rispetto a quelle già svolte, delle
audizioni in oggetto, Vi preghiamo di organizzare il
Vostro intervento concentrando le Vostre osservazioni sulle modifiche introdotte dal nuovo testo e
tenendo conto che il tempo a
disposizione di ogni organizzazione o associazione sarà di circa 10 minuti.
Si trasmette in allegato il testo a fronte tra
il testo licenziato dalla Commissione nel 2002 e il
nuovo testo predisposto dal relatore.
Cordiali saluti.
La
Segreteria della VII Commissione
Organi
collegiali della scuola (C. 774 e abb.)
TESTO
UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ALL’ESITO DEL COMITATO RISTRETTO
(TESTO A FRONTE CON IL TESTO C.
1186 e abb.-A)
C. 1186 e
abb.-A
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TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE |
Art. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche). |
Art. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche). |
2. Le disposizioni della
presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
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1.
Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali
sull’istruzione, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
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1. Al governo delle
istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico,
i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della
presente legge.
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2. Identico. |
3. Le istituzioni scolastiche,
nell’esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il
funzionamento degli organi di governo secondo i principi della
presente legge. Per il dirigente scolastico restano ferme le disposizioni
legislative vigenti, salvo quanto
disposto dalla presente legge.
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3. Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia,
costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano
il funzionamento secondo le norme generali della presente legge.
4. Restano
ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti
le funzioni dei dirigenti scolastici
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4. Gli organi di governo
concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso
percorsi articolati e flessibili coerenti con l’autonomia scolastica, che
trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa, comprensivo
delle diverse opzioni eventualmente espresse da
singoli o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di insegnamento.
Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto
all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola,
la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e
docenti.
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5. Gli organi di governo
concorrono alla definizione e realizzazione
degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e
flessibili coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione
della legge 28 marzo 2003, n. 53, che trovano compiuta espressione nel
piano dell’offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti
richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di
insegnanti nell’ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei
docenti, il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla
vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra
famiglie e docenti.
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5. L’organizzazione delle
istituzioni scolastiche si articola in funzioni di indirizzo
e programmazione, che spettano agli organi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento, che spettano al
dirigente scolastico.
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6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate
sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e programmazione, spettanti agli
organi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e compiti di
gestione e coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
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6. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole
paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole
paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all’ente gestore, il
cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata,
presiede il consiglio della scuola.
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7. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole
paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole
paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all’ente gestore, il
cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata,
presiede il consiglio della scuola. Nelle scuole paritarie resta salva la
responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del
codice civile, nonché l’applicazione dell’articolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 10 marzo 2000, n. 62.
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Art.
2. (Organi delle istituzioni scolastiche). |
Art.
2. (Organi delle istituzioni scolastiche). |
1. Gli organi delle
istituzioni scolastiche sono:
a) il dirigente scolastico; b) il consiglio della scuola
di cui agli articoli 4 e 5; c) il collegio dei docenti di cui all’articolo 6; d) gli organi di valutazione
collegiale degli alunni di cui all’articolo 7; e) il
nucleo di valutazione di cui all’articolo 9. |
Identico.
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Art. 3.
(Dirigente scolastico). |
Art. 3.
(Dirigente scolastico). |
1. Il dirigente
scolastico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e delle altre disposizioni legislative vigenti, assicura la gestione
unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio.
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Identico.
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Art. 4.
(Consiglio della scuola). |
Art. 4.
(Consiglio della scuola). |
1. Il consiglio della
scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal
collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività
dell’istituzione scolastica. Esso, in particolare, su
proposta del dirigente scolastico:
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1.
Il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo
e programmazione delle attività dell’istituzione scolastica, nel rispetto
delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle
disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del
dirigente scolastico:
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a) delibera il regolamento relativo
al proprio funzionamento; |
a) identica; |
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b) adotta il piano dell’offerta formativa, elaborato
dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi
generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili; |
b) identica; |
c) approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo; |
c) identica; |
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d) delibera il regolamento della scuola, che
definisce i criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione,
per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della
scuola, nonché per la designazione dei responsabili
dei servizi; |
d) identica; |
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e)
approva l’adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano
dell’offerta formativa. |
e)
identica. |
2. Il consiglio della
scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre
successivo alla sua scadenza.
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2. Identico.
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3. In sede di prima
attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di
circolo o di istituto uscenti. Decorsi
sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola può adottare
modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente
comma.
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3. Identico.
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4. Nel caso di persistenti
e gravi irregolarità o di impossibilità di
funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il
dirigente scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un
commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del
nuovo consiglio.
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4. Identico.
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Art. 5.
(Composizione del consiglio della scuola). |
Art. 5.
(Composizione del consiglio della scuola). |
1. Il consiglio della
scuola è composto da undici membri, tra cui il
dirigente scolastico nonché cinque genitori e tre docenti nella scuola materna, elementare e media
e tre genitori, tre docenti e due
studenti nella scuola secondaria superiore. Fanno altresì parte del consiglio
della scuola il direttore dei servizi generali e
amministrativi e un rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura
dei locali della scuola.
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1. Il consiglio della
scuola è composto da undici membri. Di
esso fanno parte il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro genitori,
il direttore dei servizi generali e amministrativi e un rappresentante
dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Negli istituti
del secondo ciclo dell’istruzione i rappresentanti dei genitori sono due, e
sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti
rappresentanti degli studenti. Il
regolamento della scuola può prevedere, in relazione alle
dimensioni e alla complessità dell’istituzione, l’aumento dei componenti fino a un massimo di
quattro unità suddivise, in modo
paritetico tra genitori e docenti negli istituti del primo ciclo
dell’istruzione, ed in misura pari ad un genitore, uno studente e due docenti
negli istituti del secondo ciclo dell’istruzione.
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2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori
e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola.
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2. Identico.
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3. Il consiglio della
scuola è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa
l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su
richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti o su richiesta del Garante dell’utenza di cui al comma 4.
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3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno
dei genitori di cui al comma 1. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa
l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.
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4. Il primo degli eletti tra i genitori assume, su delibera del
consiglio della scuola, la funzione di Garante dell’utenza, con il compito di
rappresentare, attraverso risoluzioni, documenti e altri strumenti, il punto
di vista e le esigenze degli utenti del servizio. Il Garante dell’utenza è
membro di diritto del nucleo di valutazione di cui
all’articolo 9 e lo presiede.
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Soppresso.
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5. Il direttore dei
servizi generali e amministrativi svolge anche le
funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non ha diritto di voto per
le delibere riguardanti il bilancio e il conto
consuntivo. Per le medesime delibere, non hanno altresì diritto di voto gli
studenti minorenni che fanno parte del consiglio della scuola.
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4.
Identico.
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6. Il consiglio della
scuola può decidere che alle sue sedute partecipino,
senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo,
culturale, sociale ed economico.
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5.
Identico.
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Art. 6.
(Collegio dei docenti). |
Art. 6.
(Collegio dei docenti). |
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1. Il collegio dei docenti
è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di
ruolo, in servizio nella scuola, nonché dai docenti a contratto e dagli
esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali
secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
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1. Il collegio dei docenti
ha compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso
provvede, in particolare, alla elaborazione del
piano dell’offerta formativa, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma
4.
|
2.
Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo,
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed
educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione,
secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 4, del piano dell’offerta
formativa, comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie che
facoltative ed opzionali, sulla base dell’orario per esse previsto dalle
norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53
|
2. Sono rimesse
all’autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione
interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale
organizzazione del collegio è recepita dal
regolamento della scuola.
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2. Identico.
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3. Il collegio dei docenti
è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l’ordine
del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
|
3. Il collegio dei docenti
è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l’ordine
del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il presidente del
collegio è coadiuvato da un vice presidente, da lui scelto tra i docenti di
ruolo, al quale può delegare specifici compiti.
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Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni). |
Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni). |
1. I docenti,
nell’esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli
alunni, periodicamente ed alla fine dell’anno scolastico, in sedi collegiali
e secondo modalità organizzative coerenti con i
percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.
|
Identico.
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Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie). |
Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie). |
1. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica
riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della
scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di
riunione e di associazione.
|
Identico.
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2. Salvo
quanto previsto dall’articolo 5, il regolamento della scuola può
stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si
applica anche ai genitori quanto previsto per gli
studenti dall’articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
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Art. 9.
(Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto). |
Art. 9.
(Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto). |
1. In ogni istituzione
scolastica è istituito un nucleo di valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità
fissate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione in ordine alla qualità complessiva
dell’offerta formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del
consiglio della scuola, si collega a rete con i nuclei di altri
istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal Garante dell’utenza di cui
all’articolo 5, comma 4, nonché da un docente e da
un soggetto esterno all’istituzione
scolastica, nominato dal consiglio della scuola.
|
1. In ogni istituzione
scolastica è istituito un nucleo di valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità
fissate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione in ordine alla qualità complessiva
dell’offerta formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del
consiglio della scuola, si collega a rete con i nuclei di altri
istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e da un genitore e da un docente, diversi da quelli che
fanno parte del consiglio della scuola, nonché
da un soggetto esterno
all’istituzione scolastica, nominati dal consiglio della scuola.
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Art. 10.
(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti). |
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1. Resta fermo, anche ai
fini della valutazione dell’attività di insegnamento
svolta sulla base degli appositi contratti di formazione e lavoro previsti
dall’articolo 5, comma 1, lettera e),
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il comitato per la valutazione del servizio
dei docenti, di cui all’articolo 11 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
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Art. 10.
(Disposizione finanziaria).
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Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).
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1. La partecipazione agli organi collegiali
previsti dalla presente legge non comporta la corresponsione di compensi o
gettoni di presenza.
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1. Dall’attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
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2.
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Art. 11.
(Abrogazioni). |
Art. 12.
(Abrogazioni). |
1. Sono abrogate le
disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I,
V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.
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Identico.
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